Patentino per la guida di ciclomotori
Anche se si è raggiunta la maggiore età, se non si è in possesso di patente di guida non è consentito guidare ciclomotori. Bisogna conseguire il Certificato di idoneità alla guida (il cosiddetto Patentino).
Se si è diventati maggiorenni prima del 1° ottobre 2005 non è necessario sostenere un esame, ma è obbligatorio effettuare un corso specifico presso un’autoscuola. Poi si deve andare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura che prevede di presentare l’attestato di frequenza del corso presso un’autoscuola e un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da un medico abilitato o da un medico di medicina generale, attestante condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore.
Se si è diventati maggiorenni dopo il 1° ottobre 2005 è invece necessario sostenere un esame presso un ufficio della motorizzazione, un’autoscuola o presso un istituto scolastico (se si è frequentato un corso, anche se non obbligatorio).
Se non si hanno 18 anni e non si è in possesso di una patente di categoria A1 è indispensabile conseguire il patentino per il ciclomotore.
Si deve frequentare un idoneo corso oppure ci si deve rivolgere ad un’autoscuola.
CORSI
- Per i ragazzi che frequentano la scuola sono già previsti corsi tenuti dagli Organi di Polizia Stradale, che collabora con il personale docente, della durata complessiva di 20 ore.
- Per i minorenni e maggiorenni che non frequentano la scuola non esiste altra alternativa se non quella di frequentare un corso presso una autoscuola.
Dopo aver ottenuto l’attestato di frequenza del corso è possibile sostenere l’esame per prendere il patentino.
L’esame può essere sostenuto presso la scuola che ha organizzato il corso o, nel caso non fosse possibile, presso l’ufficio della motorizzazione.
SANZIONI
- La conduzione di un qualsiasi ciclomotore da parte di minorenni o maggiorenni senza essere in possesso del suddetto "PATENTINO" comporta: Sanzione amministrativa e fermo del ciclomotore per 2 mesi.
- Estensione dell'ipotesi di incauto affidamento anche a chi, avendone la materiale disponibilità, affida il ciclomotore a persona che non è abilitata, è prevista una sanzione amministrativa.
- Decreto Legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 art. 6 e 15
- Decreto Legge n. 151 del 27 giugno 2003
- Legge n. 214 del 1 agosto 2003 conversione in legge del decreto n. 151/2003
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30 giugno 2003
- Decreto Legge 30 Giugno 2005 n. 115 art. 5 (modifica art. 116 Cds)
12/05/2008
- Valuta questa pagina